N. R.G. 4163/2010
TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno
cosi composto :
Dott. V. MARTORANO PRESIDENTE Relatore
Dott. R.URGESE GIUDICE
Dott. A. FODRA GIUDICE
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n° 4163 del ruolo contenzioso dell’anno 2010 rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 22.11.2012 e vertente tra XXX (NOME RIMOSSO)
PARTE ATTRICE
e YYY (NOME RIMOSSO)
con domicilio eletto in Livorno presso lo studio dell’Avv. SILVIO MONTI che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Con L’intervento del P.M - sede
OGGETTO : cessazione effetti civili di matrimonio.
All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni :
PARTE ATTRICE : dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ……… in data 22.04.1978 tra la sig.ra XXX (NOME RIMOSSO) ed il sig. YYY (NOME RIMOSSO), atto n… P.II S.A. ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ………, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici; -dichiarare il sig. YYY (NOME RIMOSSO) tenuto a corrispondere alla sig.ra XXX (NOME RIMOSSO) la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
PARTE CONVENUTA : IN VIA ISTRUTTORIA: rinnova l’opposizione a tutte le produzioni di carattere medico e previdenziale effettuate con la seconda memoria (doc.3-4-5-6-7-8-9-10-11) in quanto relativi a fatti mai precedentemente dedotti e, preliminarmente, se ne disconosce anche qualsiasi valore documentale trattandosi semplicemente di fotocopie;
NEL MERITO:
a) respingere le domande tutte ex adverso proposte di assegno per il contributo di mantenimento, per la quota di TFR e divisione beni in quanto inammissibili e/o infondate;
b) accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
c) Vinte le spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di causa di cessazione effetti civili di matrimonio introdotta tra le parti in epigrafe con ricorso depositato il 23.12.2010 e notificato il 19.01.2011 unicamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al presidente del Tribunale che, esaurita la fase presidenziale e dopo istruzione come in atti e previa costituzione in giudizio di parte convenuta, è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra . Il ricorso è fondato e va accolto .E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 , essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dal 20.04.2001 data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l’interruzione della separazione. Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo. Per quanto la richiesta di assegno divorzile, non è contestato che tra la ricorrente e il Sig. YYY (NOME RIMOSSOè in atto da anni una convivenza che ha assunto i connotati di stabilità e continuità, tanto che i conviventi, acquistando nel 2004 in comproprietà anche un’abitazione, con mutuo cointestato di € 750,00 mensili, hanno instaurato tra di loro una relazione di vita analoga a quella che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio. Ora se è pur vero che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull'assegno di mantenimento, qualora, tuttavia, tale convivenza assuma, come nel caso di specie, i connotati di stabilità e continuità, tanto che i conviventi instaurino tra di loro una relazione di vita analoga a quella che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una famiglia di fatto. Ciò implica il venir meno del parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, poiché viene a costituirsi una nuova famiglia, benché solo di fatto. Ne consegue la mancanza di ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso. La conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza (Cass. civ., Sez. I, 11/08/2011, n. 17195). Pertanto la domanda di assegno va rigettata. Per quanto concerne le spese di giudizio si ritiene equo compensarle, considerati tutti gli elementi emersi, ivi compresa la natura della causa e la circostanza che la decisione è stata presa sulla base di recente orientamento giurisprudenziale della suprema Corte. Va disposta l’annotazione della sentenza .
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in COLLESALVETTI (LI) il 22.04.1978 tra YYY (NOME RIMOSSO) e XXX (NOME RIMOSSO) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ……… (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell’Anno 1978 Parte 2 SerieA n° 13.
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da XXX (NOME RIMOSSO).
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Ufficio di Stato Civile del Comune di ………. (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all’art. 5 della Legge sul divorzio come modificata
Livorno, li 26.02.2013
Il Presidente Estensore Dr. Vincenzo Martorano